Sez. 1, Sentenza n. 6954 del 26/07/1994 (Rv. 487522 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE | Credito - Ammissibilità - Avviso espresso dal curatore - Efficacia vincolante per il giudice - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE
In tema di accertamento del passivo fallimentare, né il giudice delegato, in sede di verifica dei crediti, né il tribunale, in sede di opposizione ex art. 100 legge fall., sono vincolati all'avviso espresso circa l'ammissibilità del credito dal curatore, il quale non assume la qualità di parte in senso stretto nel giudizio di opposizione, essendo la sua presenza contemplata al solo fine di rendere estensibile nei suoi confronti l'efficacia della sentenza.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)