Sez. 1, Sentenza n. 6490 del 02/02/1998 Ud. (dep. 03/06/1998) Rv. 210758 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Criteri per l'applicabilità - Valutazione della minore pericolosità del reo e della attenuazione degli effetti della condotta criminosa.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
La circostanza attenuante del risarcimento del danno, quantunque fondata anche su una valutazione positiva della resipiscenza del colpevole e quindi su una sua minore pericolosità sociale, ha altresì una componente obbiettiva che si rivela nel tenore letterale della disposizione laddove il termine "interamente", riferito alla riparazione del danno costituito dal reato dimostra la finalità dell'attenuante di assicurare l'eliminazione degli effetti lesivi della condotta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)