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Sez. 1, Ordinanza n. 230 del 28/01/1977 Cc. (dep. 06/04/1977) Rv. 135593 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - SCARCERAZIONE PER DECORSO DEI TERMINI DISPOSTA CON ORDINANZA DOPO CONDANNA DI PRIMO O SECONDO GRADO - CONTESTUALE EMISSIONE DI NUOVO MANDATO DI CATTURA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135593-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - SCARCERAZIONE PER DECORSO DEI TERMINI DISPOSTA CON ORDINANZA DOPO CONDANNA DI PRIMO O SECONDO GRADO - CONTESTUALE EMISSIONE DI NUOVO MANDATO DI CATTURA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Non viola il disposto dell'art 272 penultimo ed ultimo comma cod proc pen la ordinanza - successiva a sentenza di condanna di primo o secondo grado ed emessa a sostanziale integrazione della sentenza stessa - con la quale, nel disporre la scarcerazione dell'imputato per decorso dei termini di custodia preventiva maturati prima della predetta sentenza, il giudice ordini la emissione di mandato di cattura contro lo stesso imputato. In tale ipotesi, infatti, e legittima l'emissione del mandato di cattura, sempre che non esorbiti dai limiti di Esercizio della facolta, prevista con le modifiche introdotte dalla legge n 220 del 1974, demandata al giudice del dibattimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 10, Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)