Sez. 2, Sentenza n. 1616 del 18/04/1984 Cc. (dep. 19/05/1984) Rv. 164293 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - IMPUTATO SCARCERATO PER DECORSO DEI TERMINI - NUOVA CATTURA - CONDIZIONI E LIMITI DI COMPETENZA.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - IMPUTATO SCARCERATO PER DECORSO DEI TERMINI - NUOVA CATTURA - CONDIZIONI E LIMITI DI COMPETENZA.*
Il potere di ordinare nuovamente la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini può essere esercitato solo nelle forme e nei limiti tassativamente previsti negli ultimi due commi dell'art. 272 cod. proc. pen., cioè dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio ovvero dal giudice di primo o di secondo grado contestualmente ai provvedimenti di chiusura delle rispettive fasi processuali. (V mass n 137299; (V mass n 154472; (V mass n 136927; (Conf mass n 130118, sez. I C.C. 26 settembre 1983 n. 1536 ric. Capitelli, sez. I C.C. 26 settembre 1983 n. 1537 ric. Innocenzi; (contra mass n 135593).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 10, Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)