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Sez. L, Sentenza n. 13097 del 05/12/1991 (Rv. 474912 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Garanzie ex secondo e terzo comma dell'art. 7 st. lavoratori - Nei rapporti caratterizzati da libera recedibilità - Applicabilità.
Stato
decisa il 1991-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474912-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare

In virtù di un'interpretazione estensiva del secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, quali risultanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 427 del 1989 (che ne ha dichiarato l'illegittimità in quanto interpretati nel senso dell'inapplicabilità delle relative garanzie procedimentali ai licenziamenti disciplinari irrogati da imprenditori con meno di sedici dipendenti), tali garanzie (preventiva contestazione dell'addebito, audizione del lavoratore e facoltà del medesimo di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale) debbono essere applicate ad ogni licenziamento disciplinare, pur se intimato nell'area dei rapporti di lavoro caratterizzati (in relazione alla qualità imprenditoriale o meno del datore di lavoro ed al numero di dipendenti occupati) da libera recedibilità. (Principio affermato in fattispecie anteriore alla legge 11 maggio 1990 n. 108).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)