Sez. L - , Sentenza n. 2004 del 26/01/2017 (Rv. 642828 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Divieto di licenziamento della lavoratrice madre - Esclusione in caso di colpa grave - Presupposti - Carattere autonomo della fattispecie - Sussistenza - Conseguenze in tema di accertamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
In tema di licenziamento della lavoratrice madre, la verifica in ordine alla sussistenza della colpa grave che ne rende inoperante il divieto ex art. 54, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 151 del 2001, in presenza di una fattispecie autonoma e peculiare, che non può ritenersi integrata da un giustificato motivo soggettivo ovvero da una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale generica giusta causa, deve estendersi ad un'ampia ricostruzione fattuale del caso concreto ed alla considerazione della vicenda espulsiva nella pluralità dei suoi diversi componenti, quali le possibili ripercussioni sui diversi piani personale, psicologico, familiare ed organizzativo della fase dell'esistenza in cui la donna si trova, con un rigore valutativo adeguato, ponendosi tale colpa come causa di esclusione di un divieto che attua la tutela costituzionale della maternità e dell’infanzia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54 com. 3 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)