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Sez. L, Sentenza n. 19367 del 14/07/2025 (Rv. 675833-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Divieto di licenziamento della lavoratrice madre - Esclusione in caso di colpa grave - Presupposti - Accertamento - Criteri - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675833-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

L'accertamento in concreto della sussistenza della colpa grave, idonea a rendere inoperante il divieto di licenziamento della lavoratrice madre ex art. 54, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 151 del 2001, deve estendersi ad un'ampia ricostruzione fattuale del caso concreto e alla considerazione della vicenda espulsiva nella pluralità dei suoi diversi componenti, risolvendosi comunque in un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e giuridicamente immune da vizi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato la colpa grave della lavoratrice, licenziata nonostante lo stato di gravidanza, nella falsificazione di alcuni fax inviati per giustificare la propria assenza per malattia).

Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54 com. 3 lett. A, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)