diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1497 del 02/04/1997 Cc. (dep. 03/09/1997) Rv. 209152 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Soggetto obbligato alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti - Perché tenuto all'osservanza di specifica prescrizione del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attività - E non perché direttamente obbligato dalla legge - Omissione - Reato configurabile - Individuazione - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209152-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Nel caso in cui un soggetto sia obbligato alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti non perché tale obbligo gli derivi direttamente dalla legge, bensì semplicemente perché egli sia tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attività e fra tali prescrizioni vi sia appunto anche quella concernente la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, il reato a lui ascrivibile nell'ipotesi di omissione è quello di cui all'art. 27, primo comma, d.P.R. 10 settembre 1982, n.915 e non già quello di cui all'art. 9 octies D.L. 9 settembre 1988, n.397, convertito con modificazioni nella Legge 9 novembre 1988, n.475. Tra le due dette norme, infatti, non sussiste un rapporto di specialità, in base al quale la norma penale in bianco di cui al primo comma dell'art.27 citato d.P.R. non potrebbe essere applicata ove ricorrano i presupposti dell'art. 9 octies citato D.L.: al contrario, si tratta di due norme che, pur avendo elementi in comune, coprono differenti momenti di tutela, essendo rivolte a soggetti, comunque coinvolti nell'attività di smaltimento di rifiuti, per i quali il legislatore ha previsto un regime giuridico differenziato. (Nella specie la S.C., ritenuto che la sentenza impugnata ha errato nel dichiarare non doversi procedere perché il fatto non sussiste in ordine al reato di cui all'art.27 d.P.R. n. 915 del 1982 sulla base dell'inesatto presupposto dell'esistenza di un rapporto di specialità di tale norma con quella di cui all'art. 9 octies D.L. n. 397 del 1988, ne ha disposto l'annullamento senza rinvio e l'invio al G.I.P. della Pretura per l'ulteriore corso in ordine al reato di cui all'art. 27 d.P.R. n. 915 del 1982, applicabile nel caso in esame nonostante l'abrogazione disposta dall'art. 56 D.Lgs. 5 febbraio 1977, n.22, in quanto norma più favorevole al reo (art. 2, terzo comma, cod.pen.): quest'ultimo giudice, inoltre, dovrà procedere all'accertamento di tutte le circostanze del fatto concreto contestato all'imputato al fine di potere poi stabilire se il concreto fatto posto in essere rientri in una delle ipotesi depenalizzate dal predetto D.Lgs.).

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 27 com. 1, Decreto Legge 09/09/1988 num. 397 art. 9 octies CORTE COST., Legge 09/11/1988 num. 475 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)