Sez. 3, Sentenza n. 12122 del 19/02/2002 Ud. (dep. 28/03/2002) Rv. 221440 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - Operazioni di recupero con procedura semplificata - Registro di carico e scarico - Obbligatorietà - Sussistenza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, prescritti dall'art. 12 del D.L.G. 5 febbraio 1997 n. 22, grava su tutti coloro che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti, anche se ammessi alla procedura semplificata di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 33 del citato decreto n. 22, atteso che anche le procedure semplificate devono garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)