Sez. 2, Sentenza n. 7764 del 21/04/1972 Ud. (dep. 21/11/1972) Rv. 122380 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - CONNESSIONE TELEOLOGICA - PRESUPPOSTO E FONDAMENTO DELLA AGGRAVANTE - CONCORSO FORMALE DI REATI - APPLICABILITA DELLA AGGRAVANTE - CONDIZIONI.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - CONNESSIONE TELEOLOGICA - PRESUPPOSTO E FONDAMENTO DELLA AGGRAVANTE - CONCORSO FORMALE DI REATI - APPLICABILITA DELLA AGGRAVANTE - CONDIZIONI.*
Il fondamento e la ragione giustificatrice della circostanza aggravante prevista dall'art 61 n 2 cod pen(nesso teleologico)risiedono nella maggiore pericolosita sociale dimostrata da colui che, pur di attuare il suo intento criminoso, non arretra di fronte alla necessaria o eventuale commissione di un altro reato, per cui presupposto unico e indispensabile dell'aggravante stessa e la consapevolezza da parte del colpevole della pluralita degli eventi intenzionali e della loro coordinazione finalistica. Allorquando sia accertata l'esistenza soggettiva di tale nesso fra i due reati concorrenti deve ritenersi sussistente l'aggravante anzidetta anche se vi e coincidenza cronologica fra i due reati commessi con un'unica Azione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)