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Sez. 1, Sentenza n. 25676 del 21/12/2015 (Rv. 638192 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Eccezione di convivenza coniugale ostativa alla invocata delibazione - Tardività della sua proposizione - Scusabilità dell'errore per "overruling" - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638192-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, non ha rilevanza preclusiva l'errore della parte che, convenuta in un giudizio di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa di nullità matrimoniale, abbia tardivamente eccepito, quale situazione ostativa alla delibazione, la convivenza di lunga durata "come coniugi", facendo affidamento su una giurisprudenza di legittimità, consolidata al momento della sua tempestiva costituzione ma poi travolta da un mutamento interpretativo (dovuto alla sentenza n. 16379 del 2014 delle Sezioni Unite che, innovando quella giurisprudenza, hanno qualificato detta eccezione come in senso stretto), che riteneva il relativo fatto rilevabile d'ufficio, dovendo altresì individuarsi nella rimessione in termini lo strumento per ovviare a quell'errore.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)