Sez. 1 - , Sentenza n. 26188 del 19/12/2016 (Rv. 642758 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Delibazione di sentenza ecclesiastica - Convivenza stabile e duratura - Natura di eccezione in senso stretto - Proponibilità con la comparsa di risposta a pena di decadenza - Necessità – Fondamento - Possibilità di rimessione in termini - Esclusione.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
La convivenza stabile e duratura “come coniugi”, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, e deve essere opposta, a pena di decadenza, solo con la comparsa di costituzione e risposta e non anche con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. o nel giudizio di legittimità, così rispettandosi l’autonomia del coniuge convenuto, libero di proporre o meno l’eccezione, e ponendosi altresì un limite alla valutazione, altrimenti troppo incisiva, del giudice, rendendola opportunamente scevra da ogni forma di paternalismo. Né tale interpretazione configura un’ipotesi di cd. “overruling” tale da giustificare la rimessione in termini della parte che aveva fatto affidamento su di un diverso orientamento giurisprudenziale tutt’altro che consolidato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Costituzione art. 29, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)