Sez. 4, Sentenza n. 33706 del 11/07/2024 Ud. (dep. 05/09/2024) Rv. 286927-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Motivazione "per relationem" - Richiamo alla sentenza annullata - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Nel giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento per motivi processuali della sentenza di appello, il giudice non può ricorrere alla motivazione "per relationem", mediante richiamo alla decisione annullata, senza valutare i prospettati motivi di gravame, posto che la decisione caducata non è più, come tale, un atto legittimo, valido ed efficace. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale, a seguito del disposto annullamento di una prima pronunzia di appello per omessa valutazione della richiesta di definizione con rito abbreviato avanzata, per effetto dell'art. 15-bis legge 28 aprile 2014, n. 67, dall'imputato contumace con i motivi di gravame, era stato integralmente recepito il contenuto della pronunzia annullata, in punto di affermazione di responsabilità, con motivazione "per relationem").
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)