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Sez. 3, Sentenza n. 38126 del 06/06/2024 Ud. (dep. 17/10/2024) Rv. 287104-01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Sentenza di appello - Impugnazione non inammissibile - Motivazione “per relationem” alla sentenza di primo grado - Possibilità - Esclusione - Obbligo di motivazione - Necessità.
Stato
decisa il 2024-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287104-01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE

Il giudice d'appello, in presenza di un atto di impugnazione non ritenuto inammissibile per carenza di specificità, non può limitarsi al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, posto che, pur se il gravame ripropone questioni di fatto già dedotte e decise in prime cure, è tenuto a motivare, in modo puntuale e analitico, su ogni punto devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)