Sez. L, Sentenza n. 5781 del 11/06/1999 (Rv. 527317 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) | Costituzione di impresa familiare - Collaborazione familiare tra coniugi - Sufficienza - Preesistenza di un atto costitutivo negoziale - Rilevanza - Condizioni.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO)
Anche la mera collaborazione familiare tra coniugi, di per sè insufficiente ad integrare il requisito della partecipazione all'impresa disciplinata dall'art. 230 bis cod. civ. ove coincida con l'attività oggetto di uno degli obblighi e doveri dei coniugi di cui all'art. 143 e 147 cod. civ., può valere - soprattutto in caso di preesistenza di un atto costitutivo negoziale - ad individuare nei coniugi la qualità di partecipe a detta impresa, qualora essa risulti strettamente correlata e finalizzata alla gestione della stessa, quale espressione di coordinamento e frazionamento dei compiti nell'ambito del consorzio domestico, in vista dell'attuazione dei fini di produzione o di scambio dei beni e servizi propri dell'impresa familiare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)