Sez. L, Sentenza n. 1304 del 12/02/1997 (Rv. 502367 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) | Costituzione di impresa familiare per atto scritto - Inesecuzione in concreto dell'accordo - Parte interessata a far valere tale inesecuzione - Onere probatorio - Contenuto - Mancata effettiva collaborazione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO)
Qualora l'impresa familiare prevista dall'art. 230 bis cod. civ., sia stata costituita a seguito di negozio ritualmente formalizzato mediante atto scritto, chi intenda contestare la configurabilità in concreto di siffatta impresa per essere rimasto ineseguito l'accordo che vi ha dato origine, ha l'onere di dimostrare rigorosamente tale inesecuzione, provando che è in realtà mancata quella effettiva collaborazione che dell'impresa familiare costituisce elemento essenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)