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Sez. 1, Sentenza n. 1296 del 10/06/1967 (Rv. 327844 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RILEVABILITA DEL DIFETTO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - GIUDICATO - PRECLUSIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1967-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327844-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RILEVABILITA DEL DIFETTO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - GIUDICATO - PRECLUSIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*

Il difetto di legittimazione, attenendo alla regolarita del contraddittorio, puo essere rilevato in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in Cassazione. Ma tale rilevabilita trova un limite preclusivo nel giudicato formatosi al riguardo, ravvisabile nel caso in cui la questione, discussa e decisa in primo grado, non sia stata proposta nel giudizio di appello giudicato che la Cassazione ha il potere-dovere di far valere d'ufficio, trattandosi di giudicato formatosi nel medesimo processo. (Conf. 1881-65, 1634-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)