Sez. 1, Sentenza n. 36 del 08/01/1974 (Rv. 367533 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI.*
Il difetto di legittimazione, attenendo alla regolarita del contraddittorio, puo essere rilevato in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in Cassazione, ma tale rilevabilita trova un limite preclusivo nel giudicato formatosi al riguardo, ravvisabile nel caso in cui la questione, discussa e decisa in primo grado, non sia stata proposta nel giudizio di appello; giudicato che la Cassazione ha il potere-dovere di far valere d'ufficio, trattandosi di giudicato formatosi nel medesimo processo. (Conf 1296'67, mass n 327844).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)