Sez. 3, Sentenza n. 443 del 28/01/1977 (Rv. 383993 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - IMMOBILE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA DI MEDIAZIONE - SPETTANZA DELLA PROROGA LEGALE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - IMMOBILE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA DI MEDIAZIONE - SPETTANZA DELLA PROROGA LEGALE.*
La mediazione, in quanto attivita economica professionalmente organizzata al fine dello scambio di beni o di servizi, costituisce una impresa commerciale ausiliaria, diretta ad agevolare obbiettivamente l'attivita industriale della produzione e la circolazione dei prodotti, indipendentemente da un normale e concreto collegamento con l'attivita di singole imprese commerciali nel settore industriale o commerciale strictu sensu. Ne consegue che la locazione dell'immobile in cui e esercitata la suddetta attivita di mediazione fruisce della proroga legale a norma della legge 11 dicembre 1971 n 1115. (V 4/74, mass n 367485).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 com. 5, Legge 11/12/1971 num. 1115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)