Sez. L, Sentenza n. 6282 del 25/10/1986 (Rv. 448524 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - AZIENDE INDUSTRIALI - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'ART. 2195 COD. CIV. - ISTITUTI E IMPRESE DI VIGILANZA - INCLUSIONE - ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL CITATO ART. 18 IN RELAZIONE ALL'ART. 81 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - AZIENDE INDUSTRIALI - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'ART. 2195 COD. CIV. - ISTITUTI E IMPRESE DI VIGILANZA - INCLUSIONE - ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL CITATO ART. 18 IN RELAZIONE ALL'ART. 81 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'identificazione delle aziende industriali beneficiarie dello sgravio contributivo previsto dall'art. 18, primo comma, del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089) deve essere compiuta - atteso che tale norma non detta al riguardo un proprio criterio né rinvia ad altre specifiche Disposizioni legislative - alla stregua dei criteri generali stabiliti dall'art. 2195 cod. civ., secondo cui sono di natura industriale le attività dirette alla produzione di beni o di servizi, intendendosi l'industrialità come la realizzazione di un risultato economico nuovo mediante utilizzazione, elaborazione e trasformazione di fattori predisposti dall'imprenditore. Pertanto, rientrano nella suddetta categoria anche gli istituti o imprese di vigilanza, che, attraverso l'organizzazione di mezzi e di persone, esercitano la sorveglianza di beni pubblici o privati, e cioè un'attività economica che si risolve nella produzione di un servizio, ai sensi dell'art. 2195 n. 1 cod. civ., e che, per la sua intrinseca autonomia, non può essere inquadrata fra le attività ausiliarie indicate al n. 5 dello stesso articolo, le quali si caratterizzano invece per avere come funzione tipica l'obbiettiva agevolazione di altra attività. L'eccezione d'incostituzionalità del citato art. 18, sollevata, in riferimento all'art. 81, comma quarto, cost., sul rilievo che la norma denunciata, ove interpretata nel senso dell'estensibilità dello sgravio contributivo agli istituti o imprese di vigilanza, sarebbe priva di copertura finanziaria, è manifestamente infondata. (V 4741/85, mass n 442167; (V 1604/85, mass n 439594; (V 5182/81, mass n 415979; (V 3489/79, mass n 399899; (V 443/77, mass n 383993).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 81, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 19, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 20, Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)