Sez. 5, Sentenza n. 4338 del 22/11/1974 Ud. (dep. 21/04/1975) Rv. 129838 - 01
RECIDIVA - IN GENERE - NUOVA NORMATIVA - CONTESTAZIONE DELLA RECIDIVA - OBBLIGATORIETA - FACOLTA DEL GIUDICE DI MERITO - FACOLTA DI ESCLUDERE L'AUMENTO DI PENA PER LA RECIDIVA, NON DI ESCLUDERE LA RECIDIVA.*
RECIDIVA - IN GENERE - NUOVA NORMATIVA - CONTESTAZIONE DELLA RECIDIVA - OBBLIGATORIETA - FACOLTA DEL GIUDICE DI MERITO - FACOLTA DI ESCLUDERE L'AUMENTO DI PENA PER LA RECIDIVA, NON DI ESCLUDERE LA RECIDIVA.*
Data la formulazione del nuovo testo dell'art 99 cod pen, devesi ritenere che il legislatore non ha voluto rendere facoltativa la contestazione della recidiva che continua, a questo riguardo, ad essere regolato dalla norma anteriore (V artt 396; 384; 408; 409; 445 cod proc pen) ma ha inteso soltanto conferire al giudice di merito il potere di non aumentare la pena. Non si tratta quindi di escludere la recidiva, la quale continua, in conseguenza della contestazione, a qualificare piu gravemente il reato, ma di non apportare l'aumento di pena corrispondente alla recidiva contestata.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 9 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)