Sez. 1, Sentenza n. 2031 del 13/07/1982 Ud. (dep. 17/03/1983) Rv. 157807 - 01
RECIDIVA - IN GENERE - MECCANISMO DI APPLICAZIONE: ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI FORMALI, USO DELLA FACOLTÀ DISCREZIONALE - FATTISPECIE.*
RECIDIVA - IN GENERE - MECCANISMO DI APPLICAZIONE: ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI FORMALI, USO DELLA FACOLTÀ DISCREZIONALE - FATTISPECIE.*
Il giudice del merito dalla sola circostanza dell'avvenuta contestazione della recidiva non può immediatamente passare ad operare l'aumento della pena inflitta per il reato ritenuto senza aver prima accertato la sussistenza formale dei presupposti stessi della recidiva e senza aver fatto uso poi della facoltà riconosciutagli dalla legge di escludere o no la recidiva stessa. (nella specie, contestata in istruttoria la recidiva specifica infraquinquennale, il giudice di primo grado aveva aumentato la pena base per il reato ritenuto senza alcun esplicito accenno alla ragione di tale aumento ed il giudice di appello, su impugnazione proposta dal solo imputato, riteneva che l'aumento predetto trovasse la sua ragion d'essere in presenza della circostanza aggravante della recidiva, ritualmente contestata. La Cassazione, nell'annullare sul punto la sentenza, ha enunciato il principio in massima indicato). (nulla in termini sulla obbligatorietà dell'accertamento della sussistenza o no dei presupposti formali della recidiva; (Conf mass n 136903 nel senso che l'aumento della pena consegue all'Esercizio negativo della facoltà del giudice di escludere la recidiva; (contra mass n 129840; (contra mass n 129838; (contra mass n 129836 nel senso che il potere discrezionale del giudice concerne solo l'aumento di pena, tenendo ferma la recidiva ad ogni altro effetto penale).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 9 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)