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Sez. 3, Sentenza n. 1580 del 06/04/1978 (Rv. 390976 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO - DICHIARAZIONE DI RISCATTO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390976-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO - DICHIARAZIONE DI RISCATTO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - EFFICACIA - CONDIZIONI.*

Nell'ipotesi di alienazione a titolo oneroso di un fondo rustico, l'affittuario coltivatore diretto che intenda esercitare il diritto di riscatto previsto dall'art 8 della legge n 590 del 1965, deve osservare, per analogia, la stessa disciplina dettata per il termine di versamento del prezzo nell'ipotesi di Esercizio del diritto di prelazione: conseguentemente l'efficacia della dichiarazione di riscatto deve ritenersi sospensivamente condizionata al rimborso del prezzo, ovvero all'offerta, anche non formale, purche seria in quanto proporzionata, della somma presumibilmente dovuta, da effettuarsi nei termini stabiliti dai commi sesto e settimo dell'art 8 citato. (Conf 3498/76, mass n 382248).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)