Sez. 3, Sentenza n. 1655 del 02/03/1990 (Rv. 465641 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - PREZZO - ECCEZIONE DI SIMULAZIONE - OFFERTA DI RIMBORSO DEL PREZZO - REQUISITI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - PREZZO - ECCEZIONE DI SIMULAZIONE - OFFERTA DI RIMBORSO DEL PREZZO - REQUISITI.*
Nell'ipotesi di riscatto del fondo da parte dell'affittuario coltivatore diretto, l'offerta del prezzo da versarsi al terzo acquirente deve rispondere ai requisiti della determinatezza, completezza e serietà e deve essere inoltre caratterizzata da una chiara volontà di pronto adempimento e però, nel caso di incertezza sull'effettivo importo della somma da rimborsare, quale può aversi quando il coltivatore sostenga che il prezzo indicato nel contratto di compravendita è simulato, l'offerta, per essere seria, deve essere ragionevolmente proporzionata al valore del fondo sì da corrispondere alla somma presumibilmente dovuta. (Conf Cass 1580/1978, mass n 390976; sulla prima parte della massima; (Conf Cass 3498/1976, mass n 382248; sulla prima parte della massima; (Conf Cass 516/1977, mass n 384072, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)