Sez. 3, Sentenza n. 9428 del 18/12/1987 (Rv. 456557 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - OBBLIGO DI GARANZIA DEL CEDENTE - NATURA - CESSIONE DI CREDITO PECUNIARIO - NATURA DI DEBITO DI VALUTA DEL RELATIVO OBBLIGO DI GARANZIA - CONSEGUENZE IN TEMA DI INTERESSI ED, EVENTUALMENTE, DI MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - DECORRENZA - DALL'INTIMAZIONE FATTA PER ISCRITTO (NELLA SPECIE, DALLA NOTIFICA DELLA CITAZIONE A GIUDIZIO).*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - OBBLIGO DI GARANZIA DEL CEDENTE - NATURA - CESSIONE DI CREDITO PECUNIARIO - NATURA DI DEBITO DI VALUTA DEL RELATIVO OBBLIGO DI GARANZIA - CONSEGUENZE IN TEMA DI INTERESSI ED, EVENTUALMENTE, DI MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - DECORRENZA - DALL'INTIMAZIONE FATTA PER ISCRITTO (NELLA SPECIE, DALLA NOTIFICA DELLA CITAZIONE A GIUDIZIO).*
Nella cessione di credito, l'obbligazione di garanzia del cedente ex art. 1266 cod. civ. costituisce un'obbligazione accessoria che ha la funzione di assicurare comunque il ristoro del cessionario nei casi in cui l'effetto traslativo della cessione manchi, in tutto od in parte, a causa dell'inesistenza, completa o parziale, del credito o per altro impedimento equipollente (ad esempio, Mancanza di legittimazione del cedente o nullità del credito). Ne consegue che nel caso di cessione di un credito pecuniario, l'obbligazione di garanzia, consistendo nel dovere corrispondere al cessionario, indipendentemente da colpa o dolo, l'ammontare di cui non ha acquistato il credito mediante il contratto di cessione, ha l'identica natura di debito di valuta, produttivo dell'Obbligo risarcitorio relativo agli interessi ed, eventualmente, al danno maggiore ex art. 1224 cod. civ. solo "dal giorno della mora", che non si determina ex se in dipendenza della situazione di inesistenza, parziale o totale, del credito, bensì dell'ordine di pagamento rivolto dal creditore ai sensi dell'art. 1183, primo comma, cod. civ. e, pertanto, solo dall'intimazione fatta per iscritto (nella specie, con la notifica della citazione a giudizio).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)