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Sez. 1, Sentenza n. 16049 del 29/07/2015 (Rv. 636152 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - OBBLIGO DI GARANZIA DEL CEDENTE | Società - Socio - Cessione di credito agli utili di esercizio - Successiva all'apposizione degli utili a riserva - Garanzia ex art. 1266 c.c. in favore del cessionario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636152-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - OBBLIGO DI GARANZIA DEL CEDENTE

La cessione del diritto di credito agli utili spettante al socio, posta in essere dopo che l'assemblea, a seguito dell'approvazione del bilancio, abbia deliberato di non distribuirli imputandoli a riserva, dà luogo alla garanzia per l'inesistenza del credito in favore del cessionario di cui all'art. 1266 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1266, Cod. Civ. art. 2478 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)