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Sez. 3, Sentenza n. 16136 del 08/07/2010 (Rv. 614027 - 01)

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - IN GENERE (NECESSITÀ DI RIPARAZIONI) | Riparazioni eccedenti la normale manutenzione - Obbligo del locatore - Mancata esecuzione - Diritto del conduttore al risarcimento dei danni subiti - Sussistenza - Riparazioni urgenti - Facoltà concorrente del conduttore - Necessità di autorizzazione del locatore - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614027-01

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - IN GENERE (NECESSITÀ DI RIPARAZIONI)

Il conduttore ha diritto al risarcimento del danno in caso di mancata riparazione della cosa locata, stante l'obbligo del locatore di provvedere alle riparazioni eccedenti la normale manutenzione. Quando, poi, dette riparazioni hanno il carattere dell'urgenza, lo stesso conduttore, una volta avvisato il locatore e nell'inerzia di questi, ha facoltà di provvedere direttamente ai lavori, non essendo richiesta per tale tipo di intervento la preventiva autorizzazione, e non risultando neppure di ostacolo l'eventuale divieto del locatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1577, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1581

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)