Sez. 3, Sentenza n. 10742 del 23/07/2002 (Rv. 556107 - 01)
LOCAZIONE - RIPARAZIONI - IN GENERE (NECESSITÀ DI RIPARAZIONI) | Riparazioni eccedenti la normale manutenzione - Obbligo del locatore - Mancata esecuzione - Diritto del conduttore al risarcimento dei danni subiti - Sussistenza - Riparazioni urgenti - Facoltà concorrente del conduttore - Necessità di autorizzazione del locatore - Sussistenza - Esclusione.
LOCAZIONE - RIPARAZIONI - IN GENERE (NECESSITÀ DI RIPARAZIONI)
Il conduttore ha diritto al risarcimento del danno in caso di mancata riparazione della cosa locata, stante l'obbligo del locatore di provvedere alle riparazioni eccedenti la normale manutenzione. Quando, poi, dette riparazioni hanno il carattere dell'urgenza, lo stesso conduttore, una volta avvisato il locatore e nell'inerzia di questi, ha facoltà di provvedere direttamente a dette riparazioni, non essendo richiesta per tale tipo di intervento la preventiva autorizzazione, e non risultando neppure di ostacolo l'eventuale divieto del locatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1577, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1581, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)