Sez. 5, Sentenza n. 7860 del 24/03/1987 Ud. (dep. 30/06/1987) Rv. 176286 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - REATO ISTANTANEO - FATTISPECIE DI REATO CONSUMATO, E NON TENTATO.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - REATO ISTANTANEO - FATTISPECIE DI REATO CONSUMATO, E NON TENTATO.*
Sussiste il delitto consumato, e non tentato, di violenza privata nel caso in cui i soggetti agenti, nel corso di una manifestazione pacifista, ostacolino - sdraiandosi con i loro corpi sulla Sede stradale - l'accesso ad uno stabilimento militare, attraverso l'ingresso principale, degli automezzi allo stesso diretti. Infatti, trattasi di reato istantaneo, nel senso che esso si consuma nel momento in cui l'altrui volontà sia rimasta, di fatto, costretta a fare, tollerare, omettere qualcosa senza bisogno che l'Azione abbia avuto un effetto continuativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)