Sez. 5, Sentenza n. 1738 del 03/11/1987 Ud. (dep. 11/02/1988) Rv. 177562 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - È REATO ISTANTANEO.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - È REATO ISTANTANEO.*
Il delitto di violenza privata ha natura di reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'altrui volontà sia rimasta di fatto costretta a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il protrarsi nel tempo dell'Azione o dell'omissione o il permanere degli effetti. (Conf mass n 176286; (Conf mass n 158500).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)