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Sez. 5, Sentenza n. 1738 del 03/11/1987 Ud. (dep. 11/02/1988) Rv. 177562 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - È REATO ISTANTANEO.*
Stato
decisa il 1987-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177562-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - È REATO ISTANTANEO.*

Il delitto di violenza privata ha natura di reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'altrui volontà sia rimasta di fatto costretta a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il protrarsi nel tempo dell'Azione o dell'omissione o il permanere degli effetti. (Conf mass n 176286; (Conf mass n 158500).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)