Sez. U - , Sentenza n. 26496 del 20/11/2020 (Rv. 659462 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DI COSE DETERMINATE SOLO NEL GENERE | Crediti per l’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle ASL - Tardiva corresponsione al farmacista della seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione di farmaci di classe A - Applicabilità degli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DI COSE DETERMINATE SOLO NEL GENERE
Il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, nel testo anteriore alla novellazione di cui al d.lgs. n. 192 nel 2012, non è applicabile all'ipotesi di ritardo da parte della pubblica amministrazione competente nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale e non è qualificabile come "imprenditore", ovvero "soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del suddetto decreto legislativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 09/11/2012 num. 192 art. 1 com. 1 lett. B, DPR 08/07/1998 num. 371, Direttive del Consiglio CEE 29/06/2000 num. 35, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)