Sez. 3 - , Sentenza n. 9991 del 10/04/2019 (Rv. 653427 - 02)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DI COSE DETERMINATE SOLO NEL GENERE | Crediti per l’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle ASL – Applicabilità degli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 – Insussistenza – Fondamento - Impossibilità di configurare una transazione commerciale – Ragioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DI COSE DETERMINATE SOLO NEL GENERE
Il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 non è applicabile ai crediti derivanti dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle ASL, dal momento che l'attività di dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici, svolta dal farmacista in esecuzione del rapporto concessorio con l'azienda sanitaria locale, essendo intesa a realizzare, quale segmento del servizio sanitario nazionale, l'interesse pubblico della tutela della salute collettiva, ha natura pubblicistica e, pertanto, non può essere inquadrata nel paradigma della transazione commerciale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 08/07/1998 num. 371, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)