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Sez. L, Sentenza n. 15263 del 06/07/2007 (Rv. 598381 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA | Consulenza tecnica - Rinnovazione - Necessità - Esclusione - Conclusioni del consulente del primo grado - Adesione o dissenso del giudice - Ammissibilità - Motivazione adeguata - Considerazione di tutti gli elementi - Necessità.
Stato
decisa il 2007-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598381-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA

Il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 441

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)