Sez. L, Sentenza n. 9842 del 10/10/1997 (Rv. 508704 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA | Rinnovazione in appello - Necessità - Esclusione - Conclusioni del consulente del primo grado - Adesione o dissenso del giudice - Ammissibilità - Motivazione adeguata - Considerazione di tutti gli elementi - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA
Nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie, il giudice di merito, come non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, così è ugualmente libero di seguire le conclusioni del consulente del primo grado ovvero di dissentire dalle stesse, sempreché dia, in ogni caso, una motivazione adeguata del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, con l'indicazione dei criteri logici e giuridici che lo hanno condotto al suo giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)