Sez. 1, Sentenza n. 1550 del 22/04/1975 (Rv. 375148 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTI E DURATA - LIMITI - DIRITTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - CONSEGUENZE - DOMANDA DI INDENNIZZO DI DANNI DI GUERRA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO SOTTO ALTRO TITOLO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - INSUSSISTENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTI E DURATA - LIMITI - DIRITTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - CONSEGUENZE - DOMANDA DI INDENNIZZO DI DANNI DI GUERRA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO SOTTO ALTRO TITOLO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - INSUSSISTENZA.*
Ogni diritto si estingue in forza di una propria prescrizione, e gli effetti dell'interruzione per effetto della notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, operano solo con riferimento a quel determinato diritto che e stato dedotto in giudizio. Pertanto, una domanda di indennizzo da danno di guerra non e idonea ad interrompere il corso della prescrizione del diritto che si intende far valere ad altro titolo (nella specie, quale mandatario per pretesa inadempienza da parte della pa quale mandante) nei confronti della pa, soggetto passivo dell'una e dell'altra pretesa. (V 2839/66, mass n 325401).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1719, Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge 26/10/1940 num. 1543, Legge 27/12/1953 num. 968 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)