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Sez. 2, Sentenza n. 2839 del 05/12/1966 (Rv. 325401 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFICACIA - LIMITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI.*
Stato
decisa il 1966-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325401-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFICACIA - LIMITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI.*

Gli effetti dell'interruzione della prescrizione sono soggetti a due limitazioni - l'una soggettiva, l'altra oggettiva - nel senso che operano solo a favore del soggetto attivo e in danno del soggetto passivo dell'atto interruttivo e con riguardo soltanto a quel dato diritto che e stato dedotto specificamente in giudiziò cio perche l'effetto interruttivo, come non puo riverberarsi sulla sfera giuridica di terzi estranei, cosi non puo estendersi ad altre azioni, posto che ogni diritto si estingue in forza di una propria prescrizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)