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Sez. U, Sentenza n. 5707 del 10/04/2003 (Rv. 562083 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione di risarcimento danni nei confronti di una Regione per annullamento d'ufficio di delibera aderente a proposta contrattuale - Promozione in epoca anteriore al 10 agosto 2000 - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562083-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Configura questione di merito e non di giurisdizione, stabilire, con riferimento a una domanda giudiziale, avente ad oggetto azione di risarcimento del danno, (ex art. 2043 cod. civ.), notificata in data 11 luglio 2000, per il mancato perfezionamento di un contratto di affidamento, a trattativa privata, di una campagna pubblicitaria per la promozione turistica di una Regione, a seguito dell'annullamento d'ufficio delle delibere con le quali si era aderito alla proposta formulata dalla società, atteso che l'annullamento, intervenendo nell'ambito della fase preordinata al perfezionamento del vincolo pubblicistico, ha inciso su posizioni di interesse legittimo che, in mancanza di una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, estesa alla cognizione dei diritti patrimoniali consequenziali, non ravvisabile, nella materia <de qua>, avuto riguardo all'epoca di instaurazione del giudizio, sono pure risarcibili davanti al giudice ordinario. Infatti, il combinato disposto degli artt. 33, comma secondo, lett. e), 35, comma primo, e 45, comma diciottesimo, D.Lgs. n. 80 del 1998, nel contenuto precettivo rimasto in vigore, a seguito della parziale illegittimità costituzionale (per eccesso di delega) dichiarata con la sentenza n. 292 del 200 della Corte cost., è applicabile soltanto (argomentando anche ex art. 6 legge n. 205 del 2000) alle procedure di affidamento indette ed espletate da gestori di pubblici servizi, e - di conseguenza - limita la giurisdizione amministrativa esclusiva alle pretese risarcitorie da appalti strumentali alla gestione del pubblico servizio. Inoltre, l'art. 6 della legge n. 205 del 2000, che ha introdotto un'ampia giurisdizione esclusiva nella materia delle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, con cognizione estesa al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 35, comma primo, D.Lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, comma terzo, lett. c), cit. legge n. 205, è entrato in vigore solo a partire dal 10 agosto 2000.(In applicazione di tali principi la Corte ha dichiarato inammissibile il proposto regolamento di giurisdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)