Sez. U, Sentenza n. 149 del 06/04/2001 (Rv. 545643 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione di risarcimento danni nei confronti della Banca d'Italia e della CONSOB per violazione di funzioni istituzionali - Proposizione in epoca successiva al 30 giugno 1998, ma prima del 10 agosto 2000 - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Innovazioni in tema di riparto di giurisdizione introdotte dall'art. 33 D.Lgs. n. 80 del 1998 - Effetti, in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale "in parte qua" (sent. Corte Cost. n. 292 del 2000) di detta disposizione e alla portata non retroattiva dell'art. 7 legge n. 205 del 2000.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Stabilire se spetta al giudice ordinario pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno proposta, nei confronti della Banca d'Italia e della CONSOB per violazione di funzioni istituzionali, in data successiva al 30 giugno 1998 - data che, in base all'art. 45, comma diciottesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, segna l'inizio dell'efficacia delle disposizioni dettate dagli artt. 33, 34 e 35 dello stesso D.Lgs. -, ma prima del 10 agosto 2000 - data in cui è entrata in vigore la legge 21 luglio 2000, n. 205, che, con l'art. 7, ha sostituito il testo degli artt. 33, 34 e 35 del citato D.Lgs. -, è questione di merito e non di giurisdizione, non potendo, con riferimento a quel periodo (rilevante ex art. 5 cod. proc. civ., nuovo testo), essere invocati in senso contrario, ed in favore della devoluzione di tale domanda alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1988, perché dichiarato dichiarato costituzionalmente illegittimo, "in parte qua", con la sentenza n. 292 del 2000 - ed atteso che siffatta domanda di risarcimento del danno non è riconducibile né alle norme che configurano la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, non essendo stato chiesto l'annullamento di alcun atto, né alla giurisdizione esclusiva dettata in materia di pubblici servizi dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, né ad alcuna altra preesistente figura di giurisdizione esclusiva - , e neppure l'art. 7 della legge n. 205 del 2000, perché privo di efficacia retroattiva, e quindi di attitudine a regolare la giurisdizione rispetto a processi iniziati anteriormente alla sua entrata in vigore e pendenti dinanzi al giudice ordinario. (Principio di diritto affermato in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, dichiarato inammissibile dalla S.C.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1988 num. 80 art. 34, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)