Sez. 3, Sentenza n. 2912 del 27/02/2002 (Rv. 552650 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO | Identità dei requisiti di sostanza e forma tra negozio nullo e negozio diverso - Insufficienza - Volontà del secondo negozio - Necessità - Considerazione dell'intento pratico perseguito - Sufficienza.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO
A norma dell'art. 1424 cod. civ. concernente la conversione del negozio nullo, l'identità dei requisiti di sostanza e di forma tra negozio nullo e quello nel quale lo si voglia convertire non esaurisce i requisiti in presenza dei quali la conversione può essere attuata, essendo necessario anche che risulti la manifestazione di volontà delle parti propria del negozio diverso. Ad un tal fine, tuttavia, non occorre l'accertamento della volontà concreta delle parti di accettare il contratto trasformato per effetto della conversione, poiché ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell'atto compiuto, esclusa per definizione dall'art. 1424 cod. civ.. Ciò che occorre è, invece, la considerazione dell'intento pratico perseguito, cosicché il contratto nullo può convertirsi in un altro contratto i cui effetti realizzino in tutto o in parte quell'intento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)