Sez. 2, Sentenza n. 23145 del 27/10/2006 (Rv. 592439 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO | Condizioni - Volontà del secondo negozio - Necessità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO
In tema di conversione del negozio, il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso soltanto quando, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità, sicché il principio sancito dall'art. 1424 cod. civ. non può operare quando sia stata esclusa l'esistenza di siffatto intento pratico secondario. (Nella specie, è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 1424 cod. civ. sul rilievo che le parti, avendo verbalmente raggiunto l'accordo per la costituzione della servitù di passaggio, non avevano inteso creare un diritto di natura personale a favore dei soli stipulanti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)