Sez. 5, Sentenza n. 42822 del 27/06/2014 Ud. (dep. 13/10/2014) Rv. 260101 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESISTENTI IN UFFICI O STABILIMENTI PUBBLICI | Fatto commesso all'interno di una piazzola ecologica destinata alla raccolta o allo stoccaggio dei rifiuti - Impianto appartenente a privati - Configurabilità dell'aggravante - Possibilità - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESISTENTI IN UFFICI O STABILIMENTI PUBBLICI
In tema di furto, ai fini della integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. deve ritenersi "stabilimento pubblico" la piazzola ecologica destinata alla raccolta o allo stoccaggio dei rifiuti, la quale, seppur gestita da privati, costituisce attività di pubblico interesse per i rilevanti interessi ambientali coinvolti, riguardanti il decoro urbano, la salute pubblica e l'economia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile la circostanza aggravante in relazione al tentativo di furto di materiale ferroso stoccato all'interno di una piazzola ecologica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)