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Sez. 5, Sentenza n. 13099 del 04/03/2008 Ud. (dep. 27/03/2008) Rv. 239390 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESISTENTI IN UFFICI O STABILIMENTI PUBBLICI | Cosa non inerente alle funzioni o alle attività svolte nell'ufficio pubblico ed appartenente ad un privato - Configurabilità dell'aggravante - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239390-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESISTENTI IN UFFICI O STABILIMENTI PUBBLICI

Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. per il caso in cui il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, è indifferente che la cosa non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure che non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza dell'aggravante in un caso in cui il furto aveva avuto ad oggetto un telefono cellulare sottratto dall'interno del soprabito che la persona offesa, dovendo conferire con un funzionario, aveva lasciato nella sala d'attesa dell'ufficio cui il funzionario era addetto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)