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Sez. L, Sentenza n. 1975 del 07/04/1981 (Rv. 412673 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - CORRESPONSIONE DELLA NORMALE RETRIBUZIONE - GRATIFICA NATALIZIA ED INDENNITA SOSTITUTIVA DELLE FERIE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412673-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - CORRESPONSIONE DELLA NORMALE RETRIBUZIONE - GRATIFICA NATALIZIA ED INDENNITA SOSTITUTIVA DELLE FERIE - INCLUSIONE.*

A norma dell'art 2110 cod civ, la malattia rientra nei casi tassativi in cui, pur mancando la prestazione lavorativa, e stabilita eccezionalmente a carico del datore di lavoro l'Onere della normale retribuzione, nella quale rientrano sia la gratifica natalizia che ha perduto l'originario carattere liberale per assumere carattere retributivo, sia l'indennita sostitutiva di ferie, assicurata al lavoratore sotto Forma risarcitoria, equivalente alla retribuzione che egli avrebbe percepito facendo la prestazione nel periodo di riposo feriale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)