Sez. L, Sentenza n. 4005 del 24/04/1987 (Rv. 452808 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - CONDIZIONI - TREDICI SETTIMANE O UN TRIMESTRE DI LAVORO RETRIBUITO - COMPUTO - CRITERI - PERIODO DI ASSENZA PER MALATTIA - INCLUSIONE - TRATTAMENTO SPECIALE ED ALTRE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE - DIFFERENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - CONDIZIONI - TREDICI SETTIMANE O UN TRIMESTRE DI LAVORO RETRIBUITO - COMPUTO - CRITERI - PERIODO DI ASSENZA PER MALATTIA - INCLUSIONE - TRATTAMENTO SPECIALE ED ALTRE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE - DIFFERENZE.*
Il periodo di "almeno 13 settimane o un trimestre di lavoro retribuito", alla cui sussistenza (in concorso con le altre condizioni richieste dalla stessa norma) l'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 subordina il diritto al trattamento speciale di disoccupazione previsto dallo stesso articolo e dal successivo art. 9, deve essere computato - alla stregua di un'interpretazione, testuale, logica e sistematica di tale normativa tenendo conto anche dei periodi di assenza per malattia in relazione ai quali sussista, a favore del lavoratore, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ., il diritto alla conservazione del posto (nei limiti della dura del comporto) ed al trattamento economico. Lo speciale trattamento di disoccupazione anzidetto il quale può concorrere, nei limiti di cui al terzo comma del citato art. 8, con l'indennità di disoccupazione si distingue nettamente dalle tipiche prestazioni di disoccupazione, sia per le condizioni oggettive che ne costituiscono il presupposto sia per le finalità del trattamento stesso (per il quale il primo comma dell'art. 9 prevede l'istituzione di una separata contabilità in seno alla gestione dell'Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata dall'i.N.P.S.) sia, infine, per il relativo sistema di finanziamento. (V 27/86, mass n 443667; (V 6570/85, mass n 443640; (V 1971/81, mass n 412673).*
Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)