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Sez. 3, Sentenza n. 4351 del 04/12/2003 Ud. (dep. 05/02/2004) Rv. 227560 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Consegna di prosciutto diverso da quello protetto da denominazione d'origine - Depenalizzazione degli illeciti previsti dalla legge n. 26 del 1990 - Reato di cui all'art. 515 cod. pen. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227560-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

In materia alimentare, anche dopo la trasformazione in illecito amministrativo delle sanzioni previste dalla legge 13 febbraio 1990 n. 26 sulla tutela della denominazione d'origine "prosciutto di Parma", la consegna di un diverso tipo di prosciutto integra il delitto previsto dagli artt. 515 e 517 bis cod. pen., in quanto la disposizione codicistica ha come oggetto la tutela del leale esercizio del commercio e conseguentemente l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, così come quello del produttore a non vedere i propri prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

Riferimenti normativi: Legge 13/02/1990 num. 26, Cod. Pen. art. 515, Cod. Pen. art. 517 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)