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Sez. 3, Sentenza n. 2617 del 06/11/2013 Ud. (dep. 21/01/2014) Rv. 258585 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Consegna di prosciutto diverso da quello protetto da denominazione di origine - Reato di cui agli artt. 515 e 517 bis - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258585-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

In tema di tutela degli alimenti, la consegna di un tipo di prosciutto diverso da quello indicato nell'etichetta e protetto da denominazione di origine integra il reato previsto dall'art. 515 e 517 bis cod. pen. che, avendo per oggetto la tutela del leale esercizio del commercio, protegge sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa differente da quella richiesta, sia quello del produttore a non vedere i propri articoli scambiati surrettiziamente con prodotti diversi. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto la configurabilità del reato nell'ipotesi di confezioni riportanti sull'etichetta le denominazioni "Prosciutto di Parma" e "Prosciutto San Daniele, sebbene le attività di affettamento del prodotto fossero avvenute con modalità diverse da quelle previste nel Disciplinare D.O.P.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Cod. Pen. art. 517 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)