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Sez. 2, Sentenza n. 8192 del 22/07/1993 (Rv. 483264 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo | Domanda iniziale di adempimento - Richiesta di risoluzione in appello - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483264-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo

La disposizione dell'articolo 1453 comma 2 cod. civ. secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive la risoluzione può essere domandata anche quando inizialmente sia stato chiesto l'adempimento, fissa un principio di contenuto processuale in virtù del quale sono derogate le norme che vietano la "mutatio libelli" nel corso del processo e quindi la parte che ha invocato la condanna dell'altra ad adempiere ben può sostituire a tale pretesa quella di risoluzione, non solo per tutto il giudizio di primo grado, ma anche nel giudizio d'appello, sempre che non alleghi distinti fatti costitutivi, cioè degli inadempimenti diversi da quelli posti a base della pretesa originaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)