Sez. 2, Sentenza n. 4521 del 05/05/1998 (Rv. 515102 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Per inadempimento - Domanda iniziale di adempimento - Richiesta di risoluzione in appello - Ammissibilità - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
La disposizione dell'art. 1453 cod. civ. secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive la risoluzione può essere domandata anche quando inizialmente sia stato chiesto l'adempimento, fissa un principio di contenuto processuale in virtù del quale la parte che ha invocato la condanna dell'altra ad adempire può sostituire a a tale pretesa quella di risoluzione non solo per tutto il giudizio di primo grado, ma anche del giudizio d'appello, in deroga agli artt. 183, 184, 345 cod. proc. civ., sempre che non alleghi distinti fatti costitutivi e quindi degli inadempimenti diversi da quelli posti a base della pretesa originaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)