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Sez. 2, Sentenza n. 2700 del 28/10/1966 (Rv. 325142 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARAZIONE) E LORO RIPARTIZIONE - IN GENERE - SPESE DI RICOSTRUZIONE - DELLE PARTI COMUNI - RISARCIMENTO DEI DANNI ALLE COSE DI PROPRIETA ESCLUSIVA - ONERE.*
Stato
decisa il 1966-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325142-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARAZIONE) E LORO RIPARTIZIONE - IN GENERE - SPESE DI RICOSTRUZIONE - DELLE PARTI COMUNI - RISARCIMENTO DEI DANNI ALLE COSE DI PROPRIETA ESCLUSIVA - ONERE.*

Nel condominio degli edifici la riparazione e la ricostruzione delle cose comuni, in Mancanza di una specifica pattuizione, fa carico su tutti i condomini che ne sono proprietari, secondo i criteri stabiliti dalla legge, sempre che il danneggiamento delle predette cose non sia da attribuire ad uno di essi. Le conseguenze dannose, derivanti alle cose di proprieta singola dalla mancata riparazione o ricostruzione delle cose comuni, possono, poi, far carico ad uno o piu condomini, se abbiano contratto una specifica obbligazione ovvero abbiano un particolare dovere di curare o effettuare i relativi lavori.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)