Sez. 1, Sentenza n. 1977 del 26/03/1996 Cc. (dep. 28/05/1996) Rv. 204684 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Spese e sanzione pecuniaria per rigetto o inammissibilità del ricorso | Ricorrente minorenne all'epoca del fatto - Esonero.
Impugnazioni - Cassazione - Spese e sanzione pecuniaria per rigetto o inammissibilità del ricorso
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da persona che, al momento del fatto, era minore degli anni diciotto, non comporta né la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né quella al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., Norme Attuaz. Coord. e Trans. Processo Pen. Imput. Min. art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)